ESECUZIONE
Qualora ci si trovi in possesso di un titolo giudiziale italiano, spagnolo o arbitrale, questo dovrà essere messo in esecuzione, e cioè bisognerà fare in modo che la parte contraria paghi e consegni effettivamente quanto stabilito in sentenza o in decreto. In merito al Tribunale territorialmente competente, la competencia è attribuita al Tribunale che ha conosciuto del giudizio di esecuzione, qualora però, il titolo su cui si fonda l’esecuzione, è costituito da una sentenza italiana, il Tribunale competente sarà quello del luogo in cui si trovano i beni del debitore. In Spagna, a differenza che in Italia, non è necessario l’atto di precetto, in Spagna, infatti, il precetto contro una società spagnola, è del tutto inutile. Se il cliente italiano si trova in possesso di una sentenza italiana, dovrà invece procedere ai sensi del Regolamento di Bruxelles affinché il tribunale compili il modulo secondo quanto previsto dai Regolamenti comunitari, affinché il giudice spagnolo possa considerare la sentenza italiana come se fosse un titolo giudiziale spagnolo. L’avvocato in Spagna dovrà quindi predisporre un atto di esecuzione in S pagna affinché la sentenza italiana possa essere messa in esecuzione in Spagna in modo da poter investigare su eventuali beni non conosciuti del debitore e quindi finalmente pignorare gli stessi. In ragione quindi dell’indagine realizzata dal tribunale, si sceglierà se procedere ad un’esecuzione mobiliare, immobiliare o presso terzi. Per iniziare un giudizio d’esecuzione, oltre al titolo, in originale e apostillato, è necessaria la procura alle liti e nominare quindi un procuratore di tribunale ed un avvocato. Tutti i costi dell’esecuzione saranno poi addebitati al debitore. In merito al tempo di un giudizio d’esecuzione, questo varierà a seconda che siano trovati o meno dei beni da parte del tribunale.
Il Regolamento di Bruxelles 44/2001, tra i tanti obiettivi che si era proposto, vi era anche quelli di facilitare e armonizzare l’esecuzione delle sentenze tra i diversi Stati membri dell’Unione Europea. Per raggiungere tale scopo, erano stati predisposti alcuni moduli che se firmati dal Tribunale dell’esecuzione, permetteva alla sentenza, senza bisogno di ulteriori adempimenti, di poter essere resa esecutiva senza che questo Tribunale potesse rivedere il merito della decisione. Invero, per il Regolamento 44/2001 era necessario apportare una copia della sentenza e ce questa venisse tradotta nella lingua dello Stato di esecuzione, nel nostro caso, lo spagnolo. Molto spesso, si creavano dubbi interpretativi relativamente al Regolamento quando il Tribunale dell’esecuzione ravvisava un difetto assoluto sulla competenza del giudice dello Stato di origine.
Con il Regolamento di Bruxelles 1215/2012, si è cercato ancora una volta, di migliorare e rendere più snello il riconoscimento delle sentenze giudiziali.
Di seguito, il formulario che ogni Tribunale italiano deve compilare: https://e-
justice.europa.eu/dynForms.do?1488823588939&introMemberState=1&introTaxonomy=273
&form4BC=jccm&subform4BC=dynform_br_a¤tPage=dynform_br_a_1&selectedFormP age=dynform_br_a_1_action&redirectPath=/jsp/dynforms/br/dynform_br_a_1_tile.jsp